Art. 3.
(Modifiche agli articoli 47 e 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «n-bis) veicoli d'interesse storico;

          n-ter) veicoli d'epoca».

      2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».